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ART. 1 E’ costituita l’Associazione Italiana di Traumatologia ed Ortopedia Geriatrica (AITOG). ART. 2 La AITOG ha lo scopo di promuovere in Italia lo studio delle scienze ortopedico-traumatologiche e di riabilitazione nell’età geriatrica nonché di coordinare il lavoro e la ricerca. ART. 3 Tale attività si concretizza in particolare: a) nel promuovere corsi di aggiornamento ed ogni altra iniziativa rivolta alla specializzazione culturale degli ortopedici-traumatologi italiani. b) Nell’organizzare i congressi dell’associazione; c) Nel favorire riunioni e congressi scientifici del settore; d) Nel curare la pubblicazione periodica o libraria degli Elaboratori scientifici dei Soci e degli atti dell’Associazione. ART. 4 L’Associazione ha la sede attualmente in Brindisi, Via Osanna,69, ma muterà sede con le presidenze che si succederanno nel tempo e ciò allo scopo di far coincidere la sede con la residenza del Presidente. ART. 5 L’Associazione provvede all’attuazione delle proprie finalità mediante: a) contributi dei soci (canoni di tesseramento annuo); b) proventi delle pubblicazioni, conferenze, congressi, manifestazioni varie. ART. 6 L’Associazione è composta da soci ordinari, soci onorari, soci corrispondenti e soci aggregati. ART. 7 Sono soci ordinari, specialisti o specializzandi in Ortopedia, traumatologia, Fisiatria, Geriatria e Anestesiologia. Sono soci onorari personalità italiana o straniere che si siano distinte particolarmente nei campi di attività dell’Associazione. Essi sono nominati col voto dell’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Vengono nominati soci onorari di diritto i Presidenti alla scadenza del proprio mandato. Sono soci aggregati i soci cultori della materia. Sono soci corrispondenti autorevoli cultori stranieri nei campi di attività della Associazione. ART. 8 La domanda di ammissione alla Associazione va indirizzata alla Segreteria del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo esaminate le domande e vagliati i titoli, per delega dell’assemblea, delibera sull’ammissione dei soci. ART. 9 La qualità di socio si prova mediante l’iscrizione nel libro dei Soci ed il versamento della quota sociale. ART.10 Il Socio in regola col pagamento della quota annua ha diritto a: - Rivista se pubblicata; - Partecipazione, generalmente gratuita, al Congresso annuale della Associazione (salvo casi imprevisti ed eccezionali decisi di volta in volta dal Consiglio Direttivo); - Facilitazione per l’acquisto di pubblicazioni dell’Associazione; - Riduzione costo per le pubblicazioni scientifiche edite dalla Rivista Sociale. ART.11 La qualità di socio si perde: - Per recesso volontario; - Per decadenza dovuta a mancato pagamento della quota annua, decorsi tre mesi dalla duplice diffida scritta dal Consiglio Direttivo: - Per esclusione deliberata dell’assemblea per gravi motivi. ART.12 Organi dell’associazione sono: - L’Assemblea dei Soci; - Il Consiglio Direttivo; - Il Collegio dei Revisori dei Conti. ART.13 L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci ordinari ed onorari. Essa ha poteri inerenti al perseguimento degli scopi dall’associazione. In particolare: a) delibera sugli affari iscritti all’ordine del giorno; b) nomine a revoca i soci; c) approv. il conto consuntivo annuale; d) approv. Il regolamento interno; e) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Consiglio dei Revisori dei Conti nonché il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Presidenza del congresso; f) delibera sulle modifiche dello statuto, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 5 di detto articolo. Le riunioni dell’Assemblea generale, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti e in seconda convocazione - che non può avere luogo nello stesso giorno della prima – qualunque sia il numero dei presenti. Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardano la loro responsabilità , i Consiglieri non hanno voto. Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti soci, che non possono intervenire di persona all’Assemblea generale, possono farsi legittimamente rappresentare, una delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di più di 5 deleghe, è ammesso – su voto qualificato (2/3) di un’Assemblea ordinaria, anche in seconda convocazione, la decisione di accettare il voto per corrispondenza. ART.14 L’Assemblea è convocata ogni anno dal Presidente. L’avviso di convocazione avverrà mediante comunicazione diretta ai soci, fatta almeno un mese prima, contenete l’elenco degli argomenti da trattare. ART.15 L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente anche quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno per motivi urgenti e straordinari, oppure quando la convocazione è richiesta, con motivazione scritta, da almeno 1/5 dei soci. ART.16 Sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali soltanto i Soci onorari ordinari. ART.17 L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione. Vi partecipa quale segretario il Segretario del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono raccolte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Associazione. ART.18 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente. Inoltre designa un segretario e un Tesoriere e possono essere scelti anche tra i non eletti. In questo caso participeranno alle riunioni del Consiglio senza diritto al voto. ART.19 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e non possono essere eletti più di due volte consecutivamente. Il Presidente non può comunque essere rieletto in tale carica. Rimane in Consiglio Direttivo come Past-Presidente senza diritto al voto. ART.20 Il Consiglio attua le direttive dell’Assemblea e si fa promotore di ogni iniziativa atta al raggiungimento dei fini sociali. In particolare: a) delibera sulle domande di ammissione a Soci; b) Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo la facoltà riservate del Presente Statuto all’Assemblea dei Soci; c) Provvede alla compilazione dei regolamenti interni, da sottoporre all’Assemblea; d) Presenta annualmente all’assemblea il rendiconto dell’esercizio sociale, accompagnato da una relazione; e) Propone all’Assemblea la misura della quota annuale dei Soci; f) Cura la stampa degli Atti della Associazione e della Rivista, costituendone il Comitato di Redazione. ART.21 Al Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente più anziano, spettano: a) la firma sociale e la rappresentanza legale della Associazione; b) la convocazione del Consiglio; c) la convocazione all’Assemblea, d’accordo con Consiglio Direttivo; d) L’esecuzione dei provvedimenti, salvo riferirne al Consiglio alla successiva riunione; e) La Direzione scientifica della Rivista della Associazione. ART.22 I Revisori dei Conti sono 3, durano in carica due anni e sono eleggibili. ART.23 I Revisori controllano il movimento e la consistenza di cassa e la contabilità sociale ogni qualvolta lo ritengono opportuno, verificano l’osservanza delle disposizioni statuarie dei riguardi amministrativi contabili, verificano il bilancio consuntivo controllandone i documenti giustificativi dandone relazione in sede di approvazione annuale del bilancio. ART.24 L’anno sociale incomincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. ART.25 Allo scioglimento della Associazione le eventuali attività patrimoniali dell’Associazione saranno devolute in beneficienza. ART.26 Purtroppo quanto non è previsto nel presente statuto, valgono il regolamento e le disposizioni di legge in materia. ART.27 Il Congresso annuale e presieduto da un Consiglio di presidenza formato da soci di qualsiasi categoria. La presidenza del Congresso convoca l’adunanza scientifica, ne dirige la discussione e cura che i rendiconti siano puntualmente invitati per la pubblicazione al Comitato Direttivo permanente. Alla fine dell’adunanza la Presidenza dell’Associazione mette in votazione la sede del successivo Congresso e il Presidente del Congresso, nonché ciascun argomento proposto dai soci come tema di relazione della successiva adunanza. Di regola ne saranno scelti due che possono essere divisi fra i vari Relatori. Relazioni, comunicazioni e ove possibile – relative discussioni verranno pubblicate sulla rivista che raccoglie gli Atti del Congresso.
NORME TRANSITORIEI Soci Fondatori della Associazione, firmatari dell’atto costituiscono il Consiglio Direttivo provvisorio che durerà in carica sino a Congresso del 1998, nel quale verrà rinnovato elettivamente. In tale occasione verranno anche eletti i Revisori dei Conti. |
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“ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TRAUMATOLOGIA ED ORTOPEDIA GERIATRICA” |